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Progetto di riforma per un processo civile unitario nel diritto di famiglia

Martedì, 1 Novembre 2011
Notizie | Processo civile
relazione e articolato relazione e articolato


L'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che aveva indicato al Governo i principi per l'esercizio della delega in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili (attuata con il decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150), aveva escluso le cause di diritto di famiglia e concernenti i minori da questa operazione di riordino dei riti, lasciano invariate le norme vigenti.
La molteplicità e l'eterogeneità, oltre cha la natura particolare, dei procedimenti nelle materie previste nel primo libro del codice civile e nella legislazione speciale hanno indotto il legislatore a rinviare prudentemente per questo settore quella operazione di semplificazione e di unitarietà che è stata, invece, realizzata per tutti gli altri settori.
E tuttavia il compito di dare anche al diritto di famiglia regole ordinamentali e processuali unitarie non può essere più rinviato.
E' sotto gli occhi di tutti l'incomprensibile schizofrenia di un non più accettabile ordinamento giudiziario che continua a prevedere in questo settore l'intervento diversificato e frammentato di giudici diversi (tribunale ordinario, tribunale per i minorenni, giudice tutelare) in una confusa e inattuale distribuzione di competenze per una materia che richiederebbe, al contrario, forte sinergia e unitarietà di interventi. L'esempio più macroscopico è l'attribuzione al tribunale ordinario del contenzioso concernente l'affidamento e il mantenimento di figli legittimi (in sede di separazione e divorzio) e al tribunale per i minorenni delle procedure riguardanti l'affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio (che costituiscono oggi il 23% del totale delle nascite). Non può essere più differita, pertanto, la costituzione di un nuovo decentrato giudice della famiglia in applicazione del principio di prossimità della giustizia e di quello di esclusività dell'esercizio delle funzioni giudiziarie in questo settore in modo da garantire la specializzazione.
Ugualmente molto evidente è l'insufficienza e l'inadeguatezza di un sistema processuale che si basa nel diritto di famiglia sulla disordinata sovrapposizione di modelli differenziati (camerale per le procedure minorili; speciale per la separazione e il divorzio e per l'adozione dei minori; rito ordinario o camerale – a seconda dell'età dei soggetti - per le azioni di status filiatonis; e così via) e sulla assoluta prevalenza di un modello camerale (come prevede attualmente l'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile) nel quale i diritti delle persone sono oggettivamente indeboliti dalla scarsa significatività delle poche norme esistenti (articoli 737 – 742-bis del codice di procedura civile) sia pure corrette dagli interventi additivi della giurisprudenza più coraggiosa.
E' poi quasi del tutto assente, nella normativa processuale in vigore, una sistemazione razionale e adeguata di molte problematiche affacciatesi in questi ultimi anni nel diritto di famiglia, quali le questioni concernenti la difesa del minore, la mediazione familiare, l'ascolto del minore e l'attuazione delle misure concernenti l'affidamento e le obbligazioni di natura economica.
Il progetto di riforma intende rispondere a questi problemi attuando in primo luogo una modifica dell'ordinamento giudiziario attraverso la costituzione di sezioni specializzate per la persona e la famiglia in ogni Tribunale, in ogni Corte d'appello e presso la Corte di cassazione, con l'esercizio esclusivo, da parte dei magistrati addetti, delle funzioni giudiziarie nella materia, ivi comprese le funzioni attualmente attribuite al giudice tutelare. La sezione specializzata funziona in composizione monocratica (per rispondere alle esigenze di più razionale organizzazione della giustizia di primo grado). Di fronte al Tribunale le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore che deve essere in possesso dei requisiti specialistici in conformità alle disposizioni relative alla formazione degli avvocati. Ove la parte sia sprovvista di difensore il giudice provvede alla nomina di un difensore d'ufficio. In tutti i casi in cui il minore è parte processuale il giudice deve nominare anche un difensore del minore. Presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati è tenuto un elenco dei difensori di ufficio e dei difensori del minore mentre presso la sezione specializzata è tenuto un elenco dei consulenti tecnici da adibire alle consulenze in materia di persone e famiglia. Il Tribunale per i minorenni continuerà ad operare nel settore penale minorile, fino a quando le sezioni specializzate presso i Tribunali ordinari non saranno in grado di assorbire anche questa competenza.

Le norme sul nuovo processo civile unitario saranno applicabili a tutte le materie del primo libro del codice civile (delle persone e della famiglia) - ad eccezione di alcuni procedimenti caratterizzati da una normativa molto articolata, come la tutela, l'amministrazione di sostegno e gli ordini di protezione dove continueranno ad essere applicate le normative processuali vigenti -  e si ispirano al criterio della semplificazione del processo per il quale viene prevista una scansione processuale più celere di quello a cognizione ordinaria attuale, ma più garantito dell'attuale modello camerale.  
Scompare il modello processuale speciale previsto per separazione e il divorzio il cui rito sarà identico a quello di tutte le altre cause.
Il procedimento è avviato con ricorso - contenente anche eventuali richieste di provvedimenti provvisori e urgenti – diretto al tribunale competente per territorio secondo le norme attuali. Il convenuto deve costituirsi entro venti giorni dalla udienza di prima comparizione (fissata dal giudice in modo da potersi tenere improrogabilmente entro novanta giorni dal deposito del ricorso), prendendo posizione sulla domanda e richiedendo anche eventuali provvedimenti provvisori e urgenti.
All'udienza di prima comparizione delle parti il giudice ove possibile definisce immediatamente la causa ovvero adotta i provvedimenti provvisori e urgenti richiesti, o ritenuti d'ufficio necessari nell'interesse dei figli minori. I provvedimenti provvisori e urgenti possono essere in seguito revocati o modificati in presenza di nuove circostanze. Tutti i provvedimenti del giudice possono essere sempre oggetto di reclamo in camera di consiglio alla Corte d'appello anche nel merito. La Corte, investita del reclamo, decide anche sulle eventuali sopravvenienze secondo il modello dell'attuale quarto comma dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile.
 Con la stessa ordinanza con cui adotta i provvedimenti provvisori e urgenti o con altra ordinanza resa alla prima udienza il giudice concede i termini alle parti per precisare le domande e proporre le richieste istruttorie. Fuori udienza il giudice ammette le prove e rinvia per il loro espletamento ad altra udienza nella quale le prove devono svolgersi possibilmente senza rinvii ulteriori.
Se le parti ne fanno richiesta il giudice deve concedere un rinvio non superiore a quattro mesi, rinnovabili per una sola volta, per consentire alle parti di accedere ad un procedimento di mediazione familiare.
Ove il giudice debba adottare provvedimenti che incidono sui diritti del minore egli deve procedere all'audizione del minore, eventualmente coadiuvato da un esperto, con modalità tali da garantire la necessaria riservatezza e la serenità del minore. All'audizione – che deve essere registrata - possono assistere i difensori delle parti senza essere presenti in aula, come avviene nell'attuale audizione protetta in sede penale. Il giudice è tenuto a motivare la decisione con particolare riferimento alle dichiarazioni rese del minore.
Terminata l'assunzione delle prove il giudice fissa l'udienza di discussione e decisione indicando alle parti anche un termine per l'eventuale deposito di memorie e di repliche da depositare prima dell'udienza. La discussione all'udienza è orale.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva e passa in giudicato se non è appellata entro trenta giorni. L'appello si propone con ricorso ed è deciso in camera di consiglio.
 La separazione consensuale e il divorzio a domanda congiunta sono decisi con sentenza previa comparizione delle parti all'udienza in cui il giudice dà atto del consenso espresso alle condizioni proposte. Ove l'accordo sia in contrasto con gli interessi dei figli minori il giudice rimette le parti all'udienza di prima comparizione.
Per l'attuazione dei provvedimenti concernenti l'affidamento dei minori o le statuizione di natura economica è competente il giudice del merito (secondo un principio già entrato nel sistema processuale del diritto di famiglia) ovvero, successivamente al giudicato, il tribunale competente che, per le questioni che riguardano i minori, è quello di residenza del minore. Per le obbligazioni di natura economica, in caso di inadempienza ma anche se esiste il pericolo di inadempimento, possono essere sempre richiesti al giudice della causa il sequestro dei beni dell'obbligato e le garanzie personali o reali necessarie. In caso di inadempimento la parte cui spetta la corresponsione periodica del mantenimento può sempre mettere in mora il terzo - tenuto a corrispondere somme di denaro all'obbligato - e agire esecutivamente nei suoi confronti secondo il meccanismo oggi previsto per le sole obbligazioni divorzili.

autore: Fossati Cesare