IL DISEGNO DI LEGGE N. 2805S
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI
Art. 1.
(Disposizioni in materia di
filiazione)
1. L'articolo 74 del codice civile è sostituito dal
seguente:
«Art. 74. - (Parentela). – La parentela è il vincolo tra le
persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno
del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è
adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui
agli articoli 291 e seguenti».
2. All'articolo 250 del codice civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è
sostituito dal seguente:
«Il figlio nato fuori del matrimonio può essere
riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in
matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto
congiuntamente quanto separatamente»;
b) al secondo
comma, le parole: «sedici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici
anni»;
c) al terzo comma, le parole: «sedici anni»
sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni»;
d)
il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Il consenso non può essere
rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora
il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per
la notifica del ricorso all'altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni
dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene
proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio
minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e
assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che
l'opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il
giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai
sensi dell'articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo
262»;
e) al quinto comma sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo
all'interesse del figlio».
3. Il primo comma dell'articolo 258 del codice civile
è sostituito dal seguente:
«Il riconoscimento produce effetti riguardo al
genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso».
4. Al secondo comma
dell'articolo 262 del codice civile, le parole: «il figlio naturale può assumere il cognome del padre
aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre» sono sostituite dalle seguenti: «il figlio
naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo a quello della
madre».
5. La rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile è
sostituita dalla seguente: «Della potestà dei genitori e dei diritti e doveri del
figlio».
6. L'articolo 315 del codice civile è sostituito dal
seguente:
«Art. 315. – (Stato giuridico della filiazione). – Tutti i figli
hanno lo stesso stato giuridico».
7. Dopo l'articolo 315 del codice civile, come
sostituito dal comma 6 del presente articolo, è inserito il seguente:
«Art. 315
-bis. – (Diritti e doveri del figlio). – Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e
assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e
delle sue aspirazioni.
Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di
mantenere rapporti significativi con i parenti.
Il figlio minore che abbia
compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere
ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
Il figlio deve
rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e
al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa».
8. Nel titolo XIII del libro I del codice civile, dopo l'articolo 448 è aggiunto il
seguente:
«Art. 448-bis. – (Cessazione per decadenza dell'avente diritto dalla
potestà sui figli). – Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono
tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è
stata pronunciata la decadenza dalla potestà e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di
cui all'articolo 463, possono escluderlo dalla successione».
9. È abrogata la
sezione II del capo II del titolo VII del libro primo del codice civile.
10.
Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite
dalla seguente: «figli».
Art. 2.
(Delega al Governo per la revisione delle disposizioni
vigenti in materia di filiazione)
1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di
adottabilità per eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto
dell'articolo 30 della Costituzione, osservando, oltre ai princìpi di cui agli articoli 315 e 315-bis
del codice civile, come rispettivamente sostituito e introdotto dall'articolo 1 della presente legge,
i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
sostituzione, in tutta la legislazione vigente, dei riferimenti ai «figli legittimi» e ai «figli
naturali» con riferimenti ai «figli», salvo l'utilizzo delle denominazioni di «figli nati nel
matrimonio» o di «figli nati fuori del matrimonio» quando si tratta di disposizioni a essi
specificamente relative;
b) modificazione del titolo
VII del libro primo del codice civile, in
particolare:
1) sostituendo
la rubrica del titolo VII con la seguente: «Dello stato di
figlio»;
2) sostituendo la
rubrica del capo I con la seguente: «Della presunzione di
paternità»;
3) trasponendo nel
nuovo capo I i contenuti della sezione I del capo
I;
4) trasponendo i contenuti
della sezione II del capo I in un nuovo capo II, avente la seguente rubrica: «Delle prove della
filiazione»;
5) trasponendo i
contenuti della sezione III del capo I in un nuovo capo III, avente la seguente rubrica: «Dell'azione
di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di
figlio»;
6) trasponendo i
contenuti del paragrafo 1 della sezione I del capo II in un nuovo capo IV, avente la seguente rubrica:
«Del riconoscimento dei figli nati fuori del
matrimonio»;
7) trasponendo i
contenuti del paragrafo 2 della sezione I del capo II in un nuovo capo V, avente la seguente rubrica:
«Della dichiarazione giudiziale della paternità e della
maternità»;
8) abrogando le
disposizioni che fanno riferimento alla
legittimazione;
c) ridefinizione della disciplina
del possesso di stato e della prova della filiazione prevedendo che la filiazione fuori del matrimonio
può essere giudizialmente accertata con ogni mezzo
idoneo;
d) estensione della presunzione di paternità
del marito rispetto ai figli comunque nati o concepiti durante il matrimonio e ridefinizione della
disciplina del disconoscimento di paternità, con riferimento in particolare all'articolo 235, primo
comma, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, nel rispetto dei princìpi costituzionali con identità di
legittimati attivi, di termini e di rito;
e)
modificazione della disciplina del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio con la
previsione che:
1) la
disciplina attinente all'inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia dell'uno o dell'altro
genitore sia adeguata al principio dell'unificazione dello stato di figlio, demandando esclusivamente
al giudice la valutazione di compatibilità di cui all'articolo 30, terzo comma, della
Costituzione;
2) il
principio dell'inammissibilità del riconoscimento di cui all'articolo 253 del codice civile sia esteso
a tutte le ipotesi in cui il riconoscimento medesimo è in contrasto con lo stato di figlio
riconosciuto o giudizialmente dichiarato;
f)
modificazione degli articoli 244, 264 e 273 del codice civile prevedendo l'abbassamento dell'età del
minore dal sedicesimo al quattordicesimo anno di
età;
g) modificazione della disciplina
dell'impugnazione del riconoscimento con la limitazione dell'imprescrittibilità dell'azione solo per
il figlio e con l'introduzione di un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione da parte degli
altri legittimati;
h) specificazione che, in mancanza di
eredi del presunto genitore, l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità sia
proponibile nei confronti dei loro eredi, secondo quanto previsto dall'articolo 247, ultimo comma, del
codice civile, e che la titolarità dell'azione sia estesa anche agli
ascendenti;
i) unificazione delle disposizioni che
disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e dei figli
nati fuori del matrimonio, delineando la nozione di responsabilità genitoriale quale aspetto
dell'esercizio della potestà genitoriale;
l) disciplina
delle modalità di esercizio del diritto all'ascolto del minore che abbia adeguata capacità di
discernimento, precisando che, ove l'ascolto sia previsto nell'ambito di procedimenti giurisdizionali,
ad esso provvede il presidente del tribunale o il giudice
delegato;
m) adeguamento della disciplina delle
successioni e delle donazioni al principio di unicità dello stato di
figlio;
n) adattamento e riordino dei criteri di cui
agli articoli 33, 34, 35 e 39 della legge 31 maggio 1995, n. 218, concernenti l'individuazione,
nell'ambito del sistema di diritto internazionale privato, della legge applicabile, anche con la
determinazione di eventuali norme di applicazione necessaria in attuazione del principio
dell'unificazione dello stato di figlio;
o)
specificazione della nozione di abbandono morale e materiale dei figli con riguardo alla provata
irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole da parte dei genitori, fermo
restando che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale
non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria
famiglia;
p) previsione della segnalazione ai comuni, da
parte dei tribunali per i minorenni, delle situazioni di indigenza di nuclei familiari che, ai sensi
della legge 4 maggio 1983, n. 184, richiedano interventi di sostegno per consentire al minore di
essere educato nell'ambito della propria famiglia, nonché previsione di controlli che il tribunale per
i minorenni effettua sulle situazioni segnalate agli enti
locali;
q) previsione della legittimazione degli
ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti
minori.
2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono,
altresì, a effettuare, apportando le occorrenti modificazioni e integrazioni normative, il necessario
coordinamento con le norme da essi recate delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e delle altre norme vigenti
in materia, in modo da assicurare il rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al citato comma
1 del presente articolo.
3. Il decreto o i decreti legislativi di cui al
comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro
dell'interno, del Ministro della giustizia, del Ministro per le pari opportunità e del Ministro o
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato per le politiche per la
famiglia. Sugli schemi approvati dal Consiglio dei ministri esprimono il loro parere le Commissioni
parlamentari competenti entro due mesi dalla loro trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, i
decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione
dei pareri parlamentari, di cui al presente comma, scada nei trenta giorni che precedono la scadenza
del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sei
mesi.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto
legislativo adottato ai sensi del comma 1, il Governo può adottare decreti integrativi o correttivi,
nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al citato comma 1 e delle disposizioni del comma
2 e con la procedura prevista dal comma 3.
Art. 3.
(Modifica al codice di procedura
civile in materia di procedimenti di affidamento dei figli di genitori non
coniugati)
1. Dopo il capo I del titolo II del libro quarto del codice di
procedura civile è inserito il seguente:
«Capo I-bis.
DEI PROCEDIMENTI DI AFFIDAMENTO
DEI FIGLI DI GENITORI
NON CONIUGATI
Art. 711-bis. – (Competenza). – Per i
procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, in caso di cessazione della convivenza o di
non convivenza dei genitori, è competente il tribunale per i minorenni del luogo di residenza abituale
del minore.
Art. 711-ter. – (Forma della domanda). – La domanda relativa
alla regolamentazione dell'affidamento e al mantenimento è proposta con ricorso che deve contenere
l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata, nonché l'indicazione dei mezzi di
prova.
Nel ricorso devono essere indicate le generalità dei figli di
entrambi i genitori e dei figli di ciascuno dei genitori.
Il presidente, nei
cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di
comparizione dei genitori davanti a sé o a un giudice togato da lui delegato, che deve essere tenuta
entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. Fissa altresì il termine per la notificazione del
ricorso e del decreto e il termine entro cui il genitore convenuto può depositare memoria difensiva e
documenti.
Art. 711-quater. – (Comparizione personale delle parti). – I
genitori devono comparire personalmente con l'assistenza del difensore. Si applicano le disposizioni
di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 707.
Art. 711-quinquies. –
(Tentativo di conciliazione). – All'udienza di comparizione il presidente o il giudice delegato a
norma dell'articolo 711-ter deve sentire i genitori, prima separatamente e poi congiuntamente,
tentando di far loro raggiungere una soluzione concordata della vertenza.
Se
i genitori raggiungono un accordo, viene redatto processo verbale recante le condizioni relative
all'affidamento e al mantenimento dei figli.
Il processo verbale acquista
efficacia con l'omologazione del collegio.
Art. 711-sexies. – (Disposizioni
applicabili, poteri del giudice e ascolto del minore). – Nel procedimento disciplinato dal presente
capo si applicano le disposizioni degli articoli 155 e 155-sexies del codice
civile.
Art. 711-septies. – (Provvedimenti temporanei e urgenti). – Se la
conciliazione non riesce, il presidente o il giudice delegato, sentiti i genitori e i rispettivi
difensori, adotta con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'articolo 155 e
seguenti del codice civile che reputa opportuni nell'interesse della prole; ammette le prove delegando
per l'espletamento il relatore; dispone per l'audizione del minore determinandone le modalità; decide
se chiedere relazione ai servizi sociali; assume ogni altro provvedimento connesso, strumentale o
conseguente.
Contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo
comma può essere proposto reclamo davanti alla corte d'appello, che si pronuncia in camera di
consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione
del provvedimento.
Ai provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189 delle disposizioni per l'attuazione del presente
codice.
Art. 711-octies. – (Istruttoria). – Le parti possono richiedere al
collegio l'ammissione di mezzi istruttori. Il collegio decide con ordinanza sui mezzi istruttori
richiesti dalle parti o dispone d'ufficio le prove ritenute rilevanti.
Il
giudice può chiedere informazioni sulla situazione personale e familiare del minore ai servizi sociali
territorialmente competenti, nel rispetto del principio del contraddittorio.
Ove
le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente
documentate, si applica l'articolo 155, ultimo comma, del codice civile.
All'assunzione dei mezzi di prova è delegato un componente togato del collegio, anche congiuntamente
ad un componente onorario.
Art. 711-novies. – (Ascolto del minore). –
All'ascolto del minore dodicenne o infradodicenne capace di discernimento provvede il presidente o il
giudice delegato in apposita udienza.
All'udienza di ascolto possono
assistere i difensori delle parti ma non le parti personalmente, salvo che il giudice non ritenga
opportuna anche la loro presenza.
Dell'audizione del minore è redatto processo
verbale, in forma sintetica se essa sia videoregistrata.
Art. 711-decies. –
(Conclusione dell'istruttoria e fase decisoria). – Assunti i mezzi di prova e ascoltato il minore,
acquisito il parere del pubblico ministero, il collegio fissa un termine alle parti per il deposito
della memoria e per la replica, non inferiore rispettivamente a trenta giorni e a quindici giorni se
le parti lo richiedono, e stabilisce la data dell'udienza davanti a sé per la discussione entro i
successivi venti giorni.
Il tribunale decide con
sentenza.
Art. 711-undecies. – (Garanzie). – Il giudice, con provvedimento
provvisorio o definitivo, può imporre al genitore, tenuto al pagamento di un assegno perequativo
all'altro genitore per il mantenimento del minore, di prestare idonea garanzia reale o personale, se
esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi.
Il provvedimento costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo
2818 del codice civile.
In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente
diritto, il giudice può, anche con provvedimento provvisorio, disporre il sequestro di parte dei beni
del genitore obbligato e ordinare ai terzi tenuti a corrispondere, anche periodicamente, somme di
denaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente all'avente
diritto.
Qualora sopravvengano giustificati motivi, il giudice può, su istanza
di parte, disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi
precedenti.
Art. 711-duodecies. – (Soluzione delle controversie e
provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni in materia di affidamento). – Per la soluzione
delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle
modalità dell'affidamento e in caso di inadempienze o di violazioni si applica l'articolo 709-
ter.
Art. 711-terdecies. – (Reclamo e ricorso per cassazione). – La sentenza che
definisce il procedimento è reclamabile davanti alla sezione per i minorenni della corte d'appello
entro trenta giorni dalla notifica a cura di parte. La corte d'appello decide in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero.
La sentenza della corte d'appello è
ricorribile per cassazione entro sessanta giorni dalla notifica a cura di
parte.
Art. 711-quaterdecies. – (Modificabilità dei provvedimenti relativi
all'affidamento e al mantenimento dei figli di genitori non coniugati). – I provvedimenti relativi
all'affidamento e al mantenimento dei figli di genitori non coniugati sono modificabili da parte del
tribunale per i minorenni con il procedimento di cui all'articolo 710».
DISEGNO DI LEGGE N.
2805S
Art. 4.
(Disposizione transitoria)
1. Le disposizioni del
capo I-bis del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 3
della presente legge, si applicano ai procedimenti instaurati dopo la data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 5.
(Modifiche alle norme regolamentari
in materia di stato
civile)
1. Con regolamento emanato, su proposta delle amministrazioni di cui
al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto o dei decreti legislativi di cui al citato articolo 2 della presente legge, sono apportate le
necessarie e conseguenti modifiche alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato
civile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396.
2. L'articolo 35 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è sostituito dal seguente:
«Art. 35. –
(Nome). – 1. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo
nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre.
2. Nel caso siano
imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale
dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei
nomi».
Art. 6.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1.
Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
editor: Fossati Cesare
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