Garante Nazionale per l'Infanzia e l'adolescenza
Il 22 giugno 2011 il Senato ha approvato definitivamente all'unanimità la legge che istituisce l 'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.
Il disegno di legge il 16 marzo 2011 aveva ottenuto il via libera della Camera dei deputati con 467 "sì" e solo due asteuti. Il testo era già stato presentato in Assemblea nel settembre del 2009 e poi rinviato alle commissioni Affari Costituzionali e Affari Sociali, che hanno concluso il loro lavoro il 9 marzo scorso.
"L'Italia, col voto del Senato di oggi, si mette al passo dei Paesi più evoluti del mondo in materia di diritti per l'infanzia. L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza rappresenta uno strumento in più a tutela dei più piccoli, avrà il compito di monitorare e garantire il rispetto delle norme all'interno delle strutture pubbliche. Da oggi le famiglie italiane potranno sentirsi più tranquille". Così il Ministro per le Pari Opportunità, Mara Carfagna, ha commentato l'approvazione della legge.
La nascita della figura del garante dà attuazione all'articolo 31 della Costituzione("La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo") oltre che a una serie di convenzioni e atti internazionali, fra i quali la quella sui diritti del fanciullo di New York, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quella europea sull 'esercizio dei diritti dei fanciulli.
Il Garante nazionale per l'Infanzia e l'adolescenza
È un organo monocratico, con poteri autonomi di organizzazione, indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarcica. Il titolare è nominato d'intesa con i presidenti della Camera e del Senato, dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta.
Al Garante sono assegnate una serie di funzioni
di promozione,
collaborazione, garanzia, oltre a competenze consultive. Può anche esprimere
pareri sui disegni di legge e sugli atti normativi del Governo in tema di tutela
dei diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovere sinergie con la
Commissione parlamentare per l
'infanzia e l'adolescenza. Dovrà presentare alle
Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, una
relazione sull'attività svolta con
riferimento all'anno solare precedente.
L 'Autorità garante promuove, inoltre, a livello nazionale, studi e ricerche sull'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, avvalendosi dei dati e delle informazioni dell 'Osservatorio nazionale sulla famiglia. Chiunque può rivolgersi all'Autorità garante anche attraverso il numero telefonico di emergenza gratuito 114, ovvero attraverso altri numeri telefonici di pubblica utilità gratuiti, per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti dei minori.
Il Garante esercita la sua attività a favore dei diritti dei minori anche mediante compiti di proposta, consultivi, di informazione e di ascolto dei minori.
Le legge ha istituito, inoltre, la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, presieduta dall'Autorità e composta dai garanti regionali o da figure analoghe, ove istituite, per promuovere l'adozione di linee d'azione comuni ed individuare forme per un costante scambio di dati e di informazioni.
editor: Girotto Barbara
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