Progetto di legge cd. affido condiviso bis
DISEGNO DI LEGGE
957
Art. 1.
1. All'articolo 155 del codice civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le
parole: «di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi» sono inserite le seguenti:
«pariteticamente, salvi i casi di impossibilità
materiale,»;
b) il secondo comma è sostituito dal
seguente:
«Per realizzare la finalità di cui al primo comma, il giudice che
pronuncia la separazione personale dei coniugi dispone che i figli minori restino affidati ad entrambi
i genitori, salvo quanto stabilito all'articolo 155-bis. L'età dei figli, la distanza tra le
abitazioni dei genitori e il tenore dei loro rapporti non rilevano ai fini del rispetto del diritto
dei minori all'affidamento condiviso, ma solo sulle relative modalità di attuazione. Determina i tempi
e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, stabilendone il domicilio presso entrambi,
salvi accordi diversi dei genitori, e tenendo conto della capacità di ciascun genitore di rispettare
la figura e il ruolo dell'altro. Fissa altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve
contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non
contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro
provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di
essa.»;
c) dopo il secondo comma è inserito il
seguente:
«Agli ascendenti è data facoltà di chiedere al giudice che sia
riconosciuta e disciplinata la propria possibilità di contatto con i
minori.»;
d) al terzo comma, dopo le parole: «da
entrambi i genitori» sono inserite le seguenti: «salvo quanto disposto all'articolo 155-
bis»;
e) il quarto comma è sostituito dai
seguenti:
«Salvo accordi diversi delle parti, ciascuno dei genitori
provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale
alle proprie risorse economiche. Le modalità sono concordate direttamente dai genitori o, in caso di
disaccordo, sono stabilite dal giudice. Il costo dei figli è valutato tenendo
conto:
1) delle attuali
esigenze del figlio;
2)
delle attuali risorse economiche complessive dei genitori.
Quale contributo
diretto il giudice valuta anche la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da
ciascun genitore.
Ove necessario al fine di realizzare il suddetto
principio di proporzionalità, il giudice può stabilire la corresponsione di un assegno perequativo
periodico. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT, in difetto di altro parametro
indicato dalle parti o dal giudice.
Qualora un genitore venga meno,
comprovatamente, al dovere di provvedere alle necessità del figlio nella forma diretta per la parte di
sua spettanza, il giudice stabilisce, a domanda, che provveda mediante assegno da versare all'altro
genitore.»;
f) il quinto comma è abrogato.
Art.
2.
1. All'articolo 155-bis del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal
seguente:
«Il giudice può escludere un genitore dall'affidamento, con
provvedimento motivato, qualora ritenga che da quel genitore, se affidatario, possa venire pregiudizio
al minore. In ogni caso il giudice può per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata presso una
terza persona o, nell'impossibilità, in un istituto di
educazione.»;
b) dopo il secondo comma sono
aggiunti i seguenti:
«Il genitore cui sono affidati i figli ha l'esercizio
esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Le
decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate congiuntamente da entrambi i coniugi. Il
cambiamento di residenza dei figli costituisce decisione di maggiore interesse e deve essere
concordato. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Il coniuge cui i figli non siano
affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al
giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro
interesse.
Le norme sul mantenimento dei figli di cui al quinto comma
dell'articolo 155 si applicano a prescindere dal tipo di affidamento; parimenti, la posizione fiscale
dei genitori è la stessa»;
c) la rubrica è
sostituita dalla seguente: «Esclusione di un genitore dall'affidamento e disciplina dell'affidamento
esclusivo».
Art. 3.
1. All'articolo 155-quater del codice civile, al
primo comma, le parole: «Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che
l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o
contragga nuovo matrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso in cui l'assegnatario della casa
familiare non vi abiti o cessi di abitarvi stabilmente o contragga nuovo matrimonio o conviva more
uxorio, la sua assegnazione in godimento, a tutela dell'interesse dei figli a conservare intatto il
luogo di crescita, perde efficacia e il giudice dispone, a domanda, secondo i criteri
ordinari».
Art. 4.
1. All'articolo 155-quinquies del codice civile il
primo comma è sostituito dai seguenti:
«Dell'assegno perequativo
eventualmente stabilito per il mantenimento del figlio, o degli assegni che entrambi i genitori siano
obbligati a versare in un conto corrente comune a favore del figlio, è titolare quest'ultimo quando
diventa maggiorenne; il figlio maggiorenne è altresì tenuto a collaborare con i genitori e a
contribuire alle spese familiari, finché convivente. Ove il genitore obbligato si renda inadempiente,
in caso di inerzia del figlio è legittimato ad agire anche l'altro genitore, come persona che ne
subisce un danno.
Nel caso in cui un figlio sia già maggiorenne al momento
della separazione personale dei genitori, ma non ancora autosufficiente economicamente, può essere
chiesta l'applicazione del quinto comma dell'articolo 155 del codice civile da uno qualsiasi dei
genitori o dal figlio».
Art. 5.
1. All'Articolo 155-sexies del codice
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e prende in considerazione la sua opinione,
tenendo conto dell'età e del grado di maturità. Il giudice può disporre che il minore sia sentito con
audizione protetta, in locali a ciò idonei, anche fuori dell'ufficio giudiziario, e che la medesima,
oltre che verbalizzata, sia registrata con mezzi
audiovisivi»;
b) il secondo comma è
abrogato.
Art. 6:
1. All'articolo 317-bis del codice civile, il secondo
comma è sostituito dal seguente:
«Se il riconoscimento è fatto da entrambi
i genitori, l'esercizio della potestà spetta congiuntamente a entrambi qualora siano conviventi. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 316. Se i genitori non convivono l'esercizio della potestà è
regolato secondo quanto disposto dagli articoli da 155 a 155-sexies».
Art.
7.
1. All'articolo 178 del codice di procedura civile, dopo il primo comma
è inserito il seguente:
«L'ordinanza del giudice istruttore in materia di
separazione e affidamento dei figli è impugnabile dalle parti con reclamo al collegio. Il reclamo deve
essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla pronuncia dell'ordinanza se
avvenuta in udienza, o altrimenti decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza medesima».
Art.
8.
1. Dopo l'articolo 709-bis del codice di procedura civile è inserito il
seguente:
«Art. 709-bis.1. - (Mediazione Familiare). – In tutti i casi di
disaccordo nella fase di elaborazione del progetto condiviso le parti hanno l'obbligo, prima di adire
il giudice e salvi i casi di assoluta urgenza o di grave ed imminente pregiudizio per i minori, di
acquisire informazioni sulle potenzialità di un eventuale percorso di mediazione familiare,
rivolgendosi a un centro pubblico o privato, i cui operatori abbiano formazione specifica ed
appartengano ad albi nazionali specifici pubblici o privati registrati nell'apposito elenco del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
Ove l'intervento, che può
essere interrotto in qualsiasi momento, si concluda positivamente, le parti presentano al presidente
del tribunale il testo dell'accordo raggiunto. Gli aspetti economici della separazione possono far
parte del documento finale, anche se concordati al di fuori del centro di cui al primo comma. In caso
di insuccesso le parti possono rivolgersi al giudice, ai sensi dell'articolo 709-
ter.
In ogni caso la parte ricorrente deve allegare al ricorso la
certificazione del passaggio presso il centro di cui al primo comma o concorde dichiarazione circa
l'avvenuto passaggio.
In caso di contrasti insorti successivamente, in ogni
stato e grado del giudizio o anche dopo la sua conclusione, il giudice segnala alle parti
l'opportunità di rivolgersi ad un centro di mediazione familiare, di cui al primo comma. Se la
segnalazione trova il consenso delle parti, il giudice rinvia la causa ad altra data in attesa
dell'espletamento dell'attività di mediazione».
Art. 9.
1. All'articolo
709-ter del codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al secondo comma, l'alinea è
sostituito dal seguente: «A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti
opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od
ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, il giudice emette prioritariamente
provvedimenti di ripristino, restituzione o compensazione. In particolare, nel caso in cui uno dei
genitori, anche se affidatario esclusivo, trasferisca la prole senza il consenso scritto dell'altro
genitore in luogo tale da interferire con le regole dell'affidamento, il giudice dispone il rientro
immediato dei figli e il risarcimento di ogni conseguente danno, valutando tale comportamento ai fini
del'affidamento e delle sue modalità di attuazione. Il giudice, inoltre, può modificare i
provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:» e il numero 1) è
abrogato;
b) dopo il secondo comma è inserito il
seguente:
«Il comprovato condizionamento della volontà del minore, in
particolare se mirato al rifiuto dell'altro genitore attivando la sindrome di alienazione genitoriale,
costituisce inadempienza grave, che può comportare l'esclusione dall'affidamento».
Art.
10.
1. All'articolo 4 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La competenza è attribuita in ogni caso al tribunale
ordinario».
autore: Fossati Cesare
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