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L'applicazione all'atto costitutivo di trust dell'imposta sulle donazioni non è generalizzabile ma va valutata caso per caso. - Commissione tributaria provinciale di Lodi, sez. I, 12 gennaio 2009, n. 12

Lunedì, 12 Gennaio 2009
Giurisprudenza | Trust - Dopodinoi | Merito

- Trust interno -
Poiché gli atti costitutivi di trust non sono tra quelli menzionati espressamente dall'art. 2 l. n. 286/2006, commi da 47 a 49, l'applicabilità agli stessi dell'imposta proporzionale sulle donazioni non può essere generalizzata, bensì valutata caso per caso, tenendo conto di quelli che sono la natura e gli effetti destinati a prodursi a seguito della costituzione dell'atto stesso. (Fattispecie nella quale la c.t.P. ha annullato l'avviso di liquidazione mediante il quale l'ufficio finanziario aveva applicato l'imposta di donazione - anziché quella di registro in misura fissa - ad un trust con finalità liquidatorie del patrimonio conferito e, quindi, in mancanza di alcun vincolo di destinazione).

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