Il diritto alla percezione di una quota di TFR spetta se l'indennità matura dopo la domanda di divorzio. - Cass. sez. I, 18 marzo 2003, n. 3962
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Diritto dell'ex coniuge -
Il diritto a una quota del trattamento di fine rapporto, attribuito
al coniuge divorziato ai sensi e nei limiti di cui all'articolo l2-bis della legge n. 898 del 1970,
sussiste alla duplice condizione temporale che tale indennità maturi contemporaneamente o
successivamente alla domanda introduttiva del giudizio di divorzio e comunque dopo l'entrata in vigore
della legge n. 1987 del 1974.
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