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Il diritto dell'ex coniuge al trattamento di fine rapporto sorge anche in caso di decesso dell'ex coniuge. - Cass. sez. I, 10 gennaio 2005, n. 285

- Diritto dell'ex coniuge -
L'art. 12 bis l. 898/70, introdotto dall'art. 16 l. 74/1987 - nella parte in cui attribuisce al coniuge titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze il diritto ad una percentuale dell'indennità percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro - si applica anche nelle ipotesi in cui il trattamento di fine rapporto sia comunque spettante al lavoratore, anche se non ancora percepito, non assumendo alcun rilievo che il trattamento stesso sia divenuto esigibile per decesso del lavoratore, mentre il diritto suddetto non sorge ove l'indennità sia maturata e percepita dopo la pronuncia di separazione, ma anteriormente alla proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel qual caso la riscossione dell'indennità di fine rapporto da parte del coniuge separato può solo incidere sulla situazione economica del coniuge obbligato e legittimare una modificazione delle condizioni della separazione. L'art. 12 bis l. 898/70 - il quale attribuisce al coniuge titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze il diritto a una percentuale della indennità percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro - trova applicazione, per evidente identità di ratio, sia nelle ipotesi in cui il t.f.r. maturi in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro, sia quando maturi in conseguenza della morte del lavoratore.

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