Il diritto dell'ex coniuge alla quota di trattamento di fine rapporto percepito dall'altro spetta se tale trattamento è maturato dopo la domanda introduttiva di divorzio. - Cass. sez. I, 29 settembre 2005, n. 19046
Giovedì, 29 Settembre 2005
Giurisprudenza
| Trattamento di fine rapporto di lavoro
| Legittimità
| Merito
- Diritto dell'ex coniuge -
Il
diritto alla quota dell'indennità di fine rapporto dell'altro coniuge, anche quando tale indennità sia
maturata prima della sentenza di divorzio, richiamato dall'articolo 12-bis della legge 898/1970, va
interpretato nel senso che tale diritto sorge soltanto se il trattamento spettante all'altro coniuge
sia maturato successivamente alla proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio, e
quindi anche prima della sentenza di divorzio, e non anche se esso sia maturato e se sia stato
percepito in data anteriore, come in pendenza del giudizio di separazione, potendo in tal caso la
riscossione dell'indennità incidere solo sulla situazione economica del coniuge tenuto a corrispondere
l'assegno ovvero legittimare una modifica delle condizioni di separazione. Nell'ipotesi in cui
l'indennità sia maturata in costanza di matrimonio, la stessa deve ritenersi normalmente utilizzata
per i bisogni della famiglia, e nella parte in cui residua al momento della separazione costituisce
elemento idoneo a determinare le condizioni economiche del coniuge obbligato e a incidere sulla
quantificazione dell'assegno, mentre se matura in pendenza del giudizio di separazione resta operante
il principio di piena disponibilità delle attribuzioni patrimoniali da parte del destinatario, nel
rispetto delle norme generali fissate dall'ordinamento, salva la necessità di valutazione di tale
attribuzione in sede di assetto economico della separazione.
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