inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

L'erede può provare con ogni mezzo la simulazione da parte del de cuius di un negozio traslativo apparentemente oneroso. - Cass. sez. II, 27 giugno 2004, n. 10262

Domenica, 27 Giugno 2004
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità | Merito

- Simulazione -
In tema di prova della simulazione in caso di vendita posta in essere dal de cuius, l'erede che, attraverso l'azione di simulazione ex art. 1414 cod. civ. miri a reintegrare la quota spettantegli quale legittimario, può ritenersi terzo rispetto all'atto impugnato – giacché in tal modo egli difende un diritto proprio che gli spetta per legge e che lo pone, quindi, in una posizione antagonista rispetto al de cuius - con ciò giovandosi del più favorevole regime probatorio in ordine alla simulazione previsto nell'art. 1417 cod. civ.

autore: