L'erede può provare con ogni mezzo la simulazione da parte del de cuius di un negozio traslativo apparentemente oneroso. - Cass. sez. II, 27 giugno 2004, n. 10262
- Simulazione -
In tema di prova della simulazione in caso di vendita posta in
essere dal de cuius, l'erede che, attraverso l'azione di simulazione ex art. 1414 cod. civ. miri a
reintegrare la quota spettantegli quale legittimario, può ritenersi terzo rispetto all'atto impugnato
– giacché in tal modo egli difende un diritto proprio che gli spetta per legge e che lo pone, quindi,
in una posizione antagonista rispetto al de cuius - con ciò giovandosi del più favorevole regime
probatorio in ordine alla simulazione previsto nell'art. 1417 cod. civ.
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