L'erede che agisce con l'azione di simulazione e con l'azione di riduzione è terzo rispetto all'atto e può provare la simulazione con ogni mezzo. - Cass. sez. II, 26 aprile 2007, n. 9956
- Azione di riduzione -
Per opinione del tutto prevalente nella
giurisprudenza di legittimità in materia, ai fini della prova della simulazione d'una vendita posta
in essere dal de cuius onde dissimulare una donazione, l'erede può essere considerato terzo ed, in
quanto tale, beneficiare delle agevolazioni probatorie previste dall'art. 1417 CC ove abbia proposto,
contestualmente all'azione intesa alla dichiarazione della simulazione e facendo valere anche la sua
qualità di legittimario sulla specifica premessa che l'atto dissimulato comporti una lesione del suo
diritto personale all'integrità della quota di riserva spettantegli, un'espressa e concreta domanda
di riduzione della donazione dissimulata, diretta a far dichiarare, in aggiunta all'appartenenza del
bene all'asse ereditario, che la quota di riserva di sua pertinenza deve essere calcolata tenendo
conto del bene stesso (Cass. 30.7.02 n. 11206, 24.2.00 n. 2093, 21.4.98 n. 4024, 29.5.95 n. 6031,
29.10.94 n. 8942, 4.4.92 n. 4140, 6.8.90 n. 7909, 21.12.87 n. 9507).
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