L'accettazione taciuta va desunta dal comportamento del chiamato all'eredità. - Cass. sez. II, 29 marzo 2005, n. 6574
- Accettazione dell'eredità -
L'accettazione tacita dell'eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto
che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità
di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie
di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o siano concludenti e significativi della volontà
di accettare; pertanto l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento
complessivo del chiamato all'eredità che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale,
come la denuncia di successione di per se sola inidonea a comprovare l'accettazione tacita, ma anche
atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale che rileva non solo dal punto
di vista tributario ma anche sotto il profilo civile per l'accertamento, legale o semplicemente
materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi.
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