Il ricongiungimento dei genitori al lavoratore straniero è escluso quando nel loro Paese d'origine essi abbiano altri figli. - Corte cost. 8 giugno 2005, n. 224
- Ricongiungimento -
Il diritto alla convivenza dei figli con i propri genitori è
inviolabile solo sino a quando i figli siano minorenni; negli altri casi è consentito al legislatore,
al fine di tutelare altri valori di rilievo costituzionale, limitare tale diritto. Ne consegue che non
è fondata, con riferimento agli art. 3 e 29 cost., la q.l.c. dell'art. 29, comma 1, lett. c), d.lg.
286/98, nella parte in cui consente allo straniero regolarmente dimorante in Italia di chiedere il
ricongiungimento con i genitori solo se questi ultimi non abbiano altri figli nel Paese di origine o
di provenienza, ovvero se gli altri figli siano impossibilitati al sostentamento dei genitori per
documentati gravi motivi di salute.
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