Il tribunale per i minorenni può autorizzare l'ingresso e la permanenza di una donna straniera che intenda agire in giudizio in Italia per la dichiarazione di paternità naturale. - Tribunale per i minorenni di Sassari, 31 gennaio 2003
- Ingresso e
permanenza -
Tra i gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, in base ai
quali il tribunale per i minorenni può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare del minore
stesso (art. 31 comma 3 del d.lg. 25 luglio 1998 n. 286), rientra - alla luce della convenzione delle
Nazioni Unite del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo - anche la possibilità per la madre
naturale di coltivare l'azione per la dichiarazione di paternità nei confronti del padre naturale o
dei suoi eredi.
editor:
|
Martedì, 9 Dicembre 2025
Tratta di persone, condizione del minore straniero e sfruttamento della prostituzione. Conferma ... |
|
Giovedì, 13 Novembre 2025
Stranieri. L’abrogazione dell’art. 19 del D. Lgs. 286/1998. Effetti ed implicazioni per ... |
|
Mercoledì, 12 Novembre 2025
Protezione complementare, radicamento dello straniero e diritto alla vita privata e familiare ... |
|
Mercoledì, 22 Ottobre 2025
Presupposti per l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare - Cass. Civ., Sez. ... |



