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L'esistenza di una condanna penale di per sé non legittima l'espulsione dello straniero. - Corte di giustizia CE, 29 aprile 2004, n. 482

Giovedì, 29 Aprile 2004
Giurisprudenza | Stranieri

- Espulsione -
L'art. 3 della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964, 64/221/Cee, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, contrasta con una normativa nazionale che impone alle autorità nazionali di espellere dal territorio cittadini di altri Stati membri i quali siano stati condannati ad una pena restrittiva della libertà personale di almeno due anni. L'esistenza di una condanna penale può giustificare un'espulsione soltanto nei limiti in cui le circostanze che hanno portato a tale condanna provino un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico.

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