La convivenza "more uxorio" dello straniero con un cittadino non rientra tra le ipotesi di espulsione. - Cass. sez. I, 23 luglio 2004, n. 13810
- Espulsione
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La convivenza "more uxorio" dello straniero con un cittadino, ancorché giustificata dal
tempo necessario affinché uno o entrambi i conviventi ottengano la sentenza di scioglimento del
matrimonio dal proprio coniuge, non rientra tra le ipotesi tassative di divieto di espulsione di cui
all'art. 19 d.lg. n. 286 del 1998, le quali, essendo previste in deroga alla regola generale
dell'obbligo di espulsione nelle fattispecie contemplate dall'art. 13 d.lg. cit., non sono
suscettibili di interpretazione analogica o estensiva; nè, manifestamente, contrasta con principi
costituzionali la previsione (contenuta nell'art. 19 cit.) del divieto di espulsione solo per lo
straniero coniugato con un cittadino italiano e per lo straniero convivente con cittadini che siano
con lo stesso in rapporto di parentela entro il quarto grado, atteso che essa risponde all'esigenza di
tutelare da un lato l'unità della famiglia, dall'altro il vincolo parentale e riguarda persone che si
trovano in una situazione di certezza di rapporti giuridici, che è invece assente nella convivenza
"more uxorio".
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