Anche lo straniero clandestino ha diritto a presentare domanda di protezione. - Cass. sez. I, 15 dicembre 2009, n. 26253

Martedì, 15 Dicembre 2009
Giurisprudenza | Stranieri | Legittimità

- Espulsione -
In tema di immigrazione, deve ritenersi illegittimo il provvedimento di espulsione dello straniero giunto sul territorio nazionale in condizioni di clandestinità, di cui all'art. 13, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 286/1998, e di conseguenza, meritevole di accoglimento la spiegata opposizione dinanzi al Giudice di pace competente, nel caso in cui lo straniero lamenti la non collaborazione dell'Autorità nel ricevere la domanda di protezione e, qualora, nessun elemento agli atti indichi la sussistenza di un rifiuto alla richiesta di protezione, sussistendo, anche per il Giudicante, un obbligo di cooperazione istruttoria nell'accertamento dei fatti dedotti dallo straniero, che gli impone di fare una valutazione di verosomiglianza della ipotesi sottoposta e, in caso affermativo, di adottare iniziative istruttorie ex artt. 312 e 320 c.p.c.

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