Anche lo straniero clandestino ha diritto a presentare domanda di protezione. - Cass. sez. I, 15 dicembre 2009, n. 26253
- Espulsione -
In
tema di immigrazione, deve ritenersi illegittimo il provvedimento di espulsione dello straniero giunto
sul territorio nazionale in condizioni di clandestinità, di cui all'art. 13, comma 2, lett. a) del
D.lgs n. 286/1998, e di conseguenza, meritevole di accoglimento la spiegata opposizione dinanzi al
Giudice di pace competente, nel caso in cui lo straniero lamenti la non collaborazione dell'Autorità
nel ricevere la domanda di protezione e, qualora, nessun elemento agli atti indichi la sussistenza di
un rifiuto alla richiesta di protezione, sussistendo, anche per il Giudicante, un obbligo di
cooperazione istruttoria nell'accertamento dei fatti dedotti dallo straniero, che gli impone di fare
una valutazione di verosomiglianza della ipotesi sottoposta e, in caso affermativo, di adottare
iniziative istruttorie ex artt. 312 e 320 c.p.c.
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