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Sulle differenze tra la Convenzione sul riconoscimento delle decisioni in tema di affidamento e la Convenzione sulla sottrazione internazionale. - Cass. sez. I, 7 marzo 2007, n. 5236

Mercoledì, 7 Marzo 2007
Giurisprudenza | Minori | Legittimità

- Riconoscimento delle sentenze -
Le norme di cui alla Convenzione di Lussemburgo 20 maggio 1980, in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, e quelle di cui alla Convenzione de L'Aja 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, entrambe rese esecutive con la legge di autorizzazione alla ratifica 64/1994, pur avendo la medesima finalità di tutela dell'interesse del minore dal pregiudizio derivante dai trasferimenti indebiti, hanno contenuto, funzione e condizioni di applicazione del tutto diversi: la Convenzione di Lussemburgo presuppone che, anteriormente al trasferimento di un minore attraverso una frontiera internazionale, sia stata adottata, in uno Stato contraente, una decisione esecutiva sull'affidamento ovvero che, successivamente al trasferimento, sia stato pronunciato un provvedimento sull'affidamento dichiarativo della illiceità del trasferimento stesso; è invece scopo esclusivo della Convenzione de L'Aja il ripristino dello status quo di residenza del minorenne, da cui deriva l'irrilevanza di un titolo di affidamento, se non al limitato e provvisorio fine di legittimare, alle condizioni stabilite dall'art. 3 della medesima Convenzione, la persona che svolge di fatto la funzione di affidatario a richiedere il rientro del minorenne.

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