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I presupposti per l'adozione dell'ordine di rimpatrio immediato. - Cass. sez. I, 18 marzo 2006 n. 6081

Sabato, 18 Marzo 2006
Giurisprudenza | Minori | Legittimità

- Presupposti -
a) In tema di sottrazione internazionale di minori l'accertamento della capacità di discernimento del minore (al fine della sua audizione nel procedimento diretto al rientro immediato del minore stesso) rientra nell'insindacabile giudizio del tribunale per i minorenni, senza che sussista l'obbligo per lo stesso – istituzionalmente competente per natura, composizione e funzioni a rendersi direttamente conto del grado di sviluppo intellettivo del minore – di disporre specifici messi di accertamento di tale capacità, come la consulenza tecnica d'ufficio, considerati anche i ritmi serrati in cui il procedimento è scandito, essendo la materia caratterizzata dall'urgenza di provvedere. b) In tema di sottrazione internazionale di minori ove il minore sia capace di discernimento non è in sé illegittimo che il tribunale dei minorenni – investito della domanda diretta a ottenere il ritorno nel Paese di provenienza del minore – provveda a sentire il minore e tragga dal di lui ascolto elementi da ponderare alla luce dell'intera istruttoria del caso, al fine della valutazione in ordine alla sussistenza del fondato rischio, per il minore medesimo, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno a pericoli psichici o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile. In una tale evenienza, peraltro, all'opinione espressa dal minore, contraria al rimpatrio, può attribuirsi efficacia non di causa esclusiva del rigetto dell'istanza, bensì di elemento corroborante il convincimento in ordine alla sussistenza del pregiudizio psichico quale causa autonoma e sufficiente di deroga al principio generale del rientro immediato. c) L'articolo 13, ultimo comma, della Convenzione dell'Aja 25 ottobre 1980, in tema di sottrazione internazionale di minori e di opposizione alla domanda di rimpatrio, prevede che, nel valutare le circostanze di cui alla medesima disposizione, le autorità giudiziarie devono tener conto delle informazioni fornite dall'autorità centrale e da ogni altra autorità competente dello Stato di residenza del minore, riguardo alla sua situazione sociale. La norma convenzionale, se non intende attribuire alle informazioni provenienti dallo Stato di residenza del minore un valore peculiare o addirittura pozione rispetto alle prove raccolte nel procedimento diretto a accertare la sussistenza delle condizioni per l'emanazione dell'ordine di ritorno, impone – tuttavia – al giudice dello Stato richiesto, con una indicazione vincolante di natura processuale, di valutare anche dette informazioni. Deve, per l'effetto, essere cassato il provvedimento che abbia omesso totalmente di tenere conto delle informazioni fornite dalle Autorità dello Stato di residenza del minore. d) In tema di sottrazione internazionale di minori la persona che si oppone al rientro del minore deve specificare la ragione dell'opposizione, fornendone adeguata dimostrazione. Quanto precede, peraltro, non esclude che il giudice possa o debba accertare, con i mezzi a sua disposizione, trattandosi di materia dominata dall'interesse del minore e dall'impulso ufficioso, la reale sussistenza e le caratteristiche del motivo ostativo al rimpatrio, bene potendo il tribunale per i minorenni ricavare dall'istruttoria del caso da esso compiuta il convincimento della sussistenza di esso. e) L'articolo 13, comma 1, lettera b) della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 in caso di sottrazione internazionale di minori non consente al giudice, cui sia richiesto di emettere un provvedimento di rientro nello Stato di residenza del minore illecitamente sottratto, di dare peso al mero trauma psicologico o alla semplice sofferenza morale per il distacco dal genitore autore della sottrazione abusiva, quando tali inconvenienti non raggiungono il grado del pericolo psichico o dell'effettiva intollerabilità da parte del minore. f) In tema di sottrazione internazionale di minori il regolamento Ce 27 novembre 2003 n. 220/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, entrato in vigore il 1° agosto 2004 e in applicazione dal 1° marzo 2005 è destinato a prevalere, nei rapporti tra gli Stati ne sono parti, su alcune convenzioni, tra cui la convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 15 gennaio 1994 n. 64, nella misura in cui queste riguardino materie disciplinate da tale regolamento. Peraltro, qualora nel ricorso per cassazione, proposto successivamente al 1° agosto 2005 avverso il provvedimento in tema di sottrazione internazionale di minori, adottato in applicazione della Convenzione dell'Aja del 1980 non sia proposta alcuna censura di violazione del regolamento del 2003 (ancorché il provvedimento impugnato sia stato reso il 4 agosto 2005) la controversia non può essere esaminata alla luce del detto regolamento, senza che rilevi – in senso contrario – che nella memoria depositata in prossimità dell'udienza si faccia riferimento al regolamento stesso, atteso che con la memoria di cui all'articolo 378 del Cpc non può essere ampliato il contenuto dei motivi originari del ricorso.

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