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Sulla differenza di tutela per la sottrazione e la violazione del diritto di visita. - Cass. sez. I, 4 aprile 2007, n. 8481

Mercoledì, 4 Aprile 2007
Giurisprudenza | Minori | Legittimità

- Presupposti -
Dall'esame della Convenzione dell'Aja 25 ottobre 1980 si ricava che in questa, per le vicende relative alla sottrazione internazionale di minore, sono tracciati percorsi assai differenti in ragione della diversa natura del diritto del genitore che si assume leso. In particolare, in caso di violazione del diritto di custodia attribuito al medesimo genitore in via esclusiva o congiunta, obiettivo della Convenzione è quello di ripristinare la situazione preesistente alla sottrazione, consentendo al minore stesso di tornare prima che sia possibile, a vivere con il genitore al quale è stato illecitamente sottratto. Diversamente, nel caso in cui sia compromesso il diritto di visita del genitore non affidatario, l'obiettivo della Convenzione, difettando il presupposto della illiceità del trasferimento, è garantire a quest'ultimo, con l'ausilio dell'autorità centrale, l'effettività dell'esercizio del suo diritto o, in alternativa, alla luce del diverso contesto ambientale in cui egli sia stato trasferito.

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