Il rimpatrio di un minore può essere negato solo per una delle cause ostative e non per altre ragioni di merito. - Cass. sez. I, 7 marzo 2007, n. 5236
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Ordine di rimpatrio -
In tema di illecita sottrazione internazionale di minori, ai sensi della
Convenzione dell'Aja 25 ottobre 1980, il giudizio sulla domanda di rimpatrio non investe il merito
della controversia relativa alla migliore sistemazione possibile del minore; cosicché tale domanda può
essere respinta, nel superiore interesse del minore, solo in presenza di una delle circostanze
ostative indacate dagli articoli 12, 13 e 20 della Convenzione, fra le quali non è compresa alcuna
controindicazione di carattere comparativo che non assurga – nella valutazione di esclusiva competenza
del giudice di merito – al rango di vero e proprio rischio, derivante dal rientro, di esposizione a
pericoli fisici e psichici o a una situazione intollerabile.
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