In tema di sottrazione internazionale di minori la nozione di residenza abituale del minore va individuata con riferimento al luogo in cui il minore anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi. - Cass. sez. I, 16 febbraio 2008, n. 3798
- Concetto
di residenza -
In tema di sottrazione internazionale di minori la nozione di residenza
abituale del minore, prevista dall'art. 3 della convenzione dell'Aja del 1980, va individuata con
riferimento al luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto,
ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, derivanti dallo svolgersi in detta
località della sua quotidiana vita di relazione, il cui accertamento è riservato all'apprezzamento del
giudice del merito, incensurabile in sede legittimità, se congruamente e logicamente motivato.
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