Nelle procedure di rimpatrio il tribunale può procedere alla valutazione del punto di vista del minore con le modalità che ritiene più idonee. - Cass. sez. I, 15 febbraio 2008, n. 3798
- Audizione dei minori -
L'articolo 13, comma 2, della
convezione dell'Aja del 1980 sulla sottrazione internazionale di minore riguarda un'ipotesi di
esclusione dell'ordine di rimpatrio che ricorre allorché il minore vi si oppone, sempre che costui
abbia raggiunto "un'età ed un grado di maturità" tali da giustificare il rispetto della sua opinione.
Nell'indagine sul raggiungimento da parte del minore di un'adeguata capacità di discernimento, al fine
di esprimere una volontà idonea a opporsi al rimpatrio, il giudice non è tenuto a procedere
all'audizione del minore secondo modalità particolari (ad esempio, procedendo all'esperimento di una
consulenza tecnica d'ufficio), purché le ragioni del rifiuto siano adeguatamente motivate.
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