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Il processo civile non può essere sospeso fuori dei casi tassativamente previsti. - Cass. sez. unite, 1° ottobre 2004, n. 14670

- Sospensione del processo -
L'art. 295 c.p.c. – nel testo modificato dall'art. 33 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile) – prevede come unico caso di sospensione necessaria del processo civile quello in cui il giudice che procede, o altro giudice, debba risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa. In base all'art. 42 c.p.c. (nel testo riformato dall'art. 6 della legge 353/90) i provvedimenti che dichiarano la sospensione sono impugnabili soltanto con regolamento di competenza. Sono perciò inammissibili perché costituenti un diniego di giustizia sia pure temporaneo, ipotesi di sospensione del processo al di fuori dei casi tipicamente previsti. Con la conseguenza che i provvedimenti di sospensione adottati al di fuori dei casi previsti dalle legge sono da considerare impugnabili anche essi con il regolamento necessario di competenza.

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