La sentenza non definitiva di divorzio costituisce un potere-dovere del giudice. - Corte d'appello di Roma, 18 luglio 2003
- Sentenza non definitiva
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La disposizione circa l'emissione di una pronuncia parziale sulla cessazione degli effetti
civili del matrimonio si configura come ipotesi normativa di applicazione del principio generale di
cui all'articolo 277, comma 2, del codice di procedura civile con l'unico elemento distintivo della
sostituzione all'istanza di parte e alla necessaria verifica della sussistenza di un apprezzabile
interesse concreto di questa alla sollecita definizione della domanda, del riconoscimento al giudice
del divorzio del potere-dovere di pronunciare d'ufficio sentenza non definitiva, a priori
giustificata, in forza di valutazione generale e astratta operata dal legislatore, dalla rispondenza
della pronuncia a un interesse pubblicistico insito nella sollecita definizione delle controversie. In
aderenza a ciò i presupposti per una pronuncia non definitiva di divorzio ricorrono in ogni caso in
cui le domande connesse a tale pronuncia richiedano indagini istruttorie, non apparendo l'interesse
riconosciuto dalla legge a una sollecita definizione dello status condizionato dalla presenza di
diversi requisiti, né soggetto a termini di decadenza.
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