In caso di precisazione delle conclusioni sulla sentenza non definitiva di separazione o divorzio il tribunale non può decidere sulle altre questioni. - Cass. sez. I, 17 dicembre 2004, n. 23567
Venerdì, 17 Dicembre 2004
Giurisprudenza
| Separazione e divorzio: aspetti processuali
| Legittimità
| Merito
- Sentenza non definitiva -
Qualora il giudice del
divorzio rinvii la causa per la precisazione delle conclusioni esclusivamente sulla domanda di
divorzio – in tal modo esprimendo la propria valutazione in ordine alla necessità di compiere una
qualche attività istruttoria al fine di giungere alla definizione delle questioni economiche – è
precluso al collegio di pronunciare, oltre che sulla domanda di divorzio, anche sugli aspetti
patrimoniali di questo. Deve escludersi, infatti, nel procedimento in esame, l'applicabilità della
regola di cui all'art. 189, comma 2, c.p.c. in forza della quale la rimessione della causa al collegio
investe quest'ultimo di tutta la causa anche quando avviene a norma dell'art. 187, commi 2 e 3 c.p.c.
perché sia decisa, separatamente, una questione di merito avente carattere preliminare.
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