Nel vigore delle norme anteriori alla riforma processuale del 2005 che l'ha espressamente introdotta per la separazione, la sentenza non definitiva di separazione può essere sempre adottata ex art. 277, comma 2, c.p.c. - Cass. sez. I, 31 ottobre 2005, n. 21193
- Sentenza non definitiva -
In tema di separazione personale dei coniugi con richiesta di
addebito, il giudice di merito, ex articolo 277, comma 2 del Cpc, può limitare la decisione alla
domanda di separazione, se ciò corrisponda a un apprezzabile interesse della parte e non sussista per
la domanda stessa la necessità di ulteriore istruzione, con l'effetto della formazione del giudicato
sulla pronuncia parziale di separazione non impugnata e della proponibilità, in tale ipotesi, della
domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonostante il protrarsi
della contesa sull'addebito.
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