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Nel vigore delle norme anteriori alla riforma processuale del 2005 che l'ha espressamente introdotta per la separazione, la sentenza non definitiva di separazione può essere sempre adottata ex art. 277, comma 2, c.p.c. - Cass. sez. I, 31 ottobre 2005, n. 21193

- Sentenza non definitiva -
In tema di separazione personale dei coniugi con richiesta di addebito, il giudice di merito, ex articolo 277, comma 2 del Cpc, può limitare la decisione alla domanda di separazione, se ciò corrisponda a un apprezzabile interesse della parte e non sussista per la domanda stessa la necessità di ulteriore istruzione, con l'effetto della formazione del giudicato sulla pronuncia parziale di separazione non impugnata e della proponibilità, in tale ipotesi, della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonostante il protrarsi della contesa sull'addebito.

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