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E' ammissibile la riserva di impugnazione avverso la sentenza non definitiva sull'assegno divorzile. - Cass. sez. I, 12 febbraio 2009, n. 3488

- Sentenza non definitiva -
In tema divorzio, la disposizione di cui all'art. 4, nono comma, della legge 1 dicembre 1970, n 898, nella formulazione introdotta dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, secondo la quale, ai fini acceleratori della definizione del rapporto personale tra i coniugi, avverso la pronuncia sullo "status", resa con sentenza non definitiva, è ammesso solo appello immediato, facendo eccezione alle regole generali del codice di rito e stante il tenore dell'art. 14 disp. prel. cod. civ., è insuscettibile di applicazione analogica; ne discende che è ammissibile la riserva facoltativa di ricorso avverso la sentenza non definitiva che quantifica ed attribuisce l'assegno divorzile.

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