E' ammissibile la riserva di impugnazione avverso la sentenza non definitiva sull'assegno divorzile. - Cass. sez. I, 12 febbraio 2009, n. 3488
Giovedì, 12 Febbraio 2009
Giurisprudenza
| Separazione e divorzio: aspetti processuali
| Legittimità
- Sentenza non
definitiva -
In tema divorzio, la disposizione di cui all'art. 4, nono comma, della legge 1
dicembre 1970, n 898, nella formulazione introdotta dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74,
secondo la quale, ai fini acceleratori della definizione del rapporto personale tra i coniugi, avverso
la pronuncia sullo "status", resa con sentenza non definitiva, è ammesso solo appello immediato,
facendo eccezione alle regole generali del codice di rito e stante il tenore dell'art. 14 disp. prel.
cod. civ., è insuscettibile di applicazione analogica; ne discende che è ammissibile la riserva
facoltativa di ricorso avverso la sentenza non definitiva che quantifica ed attribuisce l'assegno
divorzile.
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