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Non sono di norma reclamabili al collegio i provvedimenti del giudice istruttore nel corso della causa di separazione. - Tribunale di Brindisi, 12 agosto 2003

- Provvedimenti presidenziali -
I provvedimenti nell'interesse dei coniugi e della prole emanati dal giudice istruttore non hanno natura cautelare e perciò non sono in linea di principio reclamabili al collegio, ma i provvedimenti che il medesimo istruttore, nel contesto delle funzioni e dei poteri regolati dall'art. 708 c.p.c., adotta in via di urgenza al fine di fare fronte con tempestività a situazioni di pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile prospettato da taluna delle parti, hanno natura cautelare e perciò sono reclamabili al collegio.

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