Non sono di norma reclamabili al collegio i provvedimenti del giudice istruttore nel corso della causa di separazione. - Tribunale di Brindisi, 12 agosto 2003
- Provvedimenti presidenziali -
I provvedimenti nell'interesse dei coniugi e della prole
emanati dal giudice istruttore non hanno natura cautelare e perciò non sono in linea di principio
reclamabili al collegio, ma i provvedimenti che il medesimo istruttore, nel contesto delle funzioni e
dei poteri regolati dall'art. 708 c.p.c., adotta in via di urgenza al fine di fare fronte con
tempestività a situazioni di pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile prospettato da
taluna delle parti, hanno natura cautelare e perciò sono reclamabili al collegio.
autore:
Venerdì, 19 Aprile 2024
Domanda di divorzio esperibile anche in corso di causa di separazione trasformata ... |
Venerdì, 19 Aprile 2024
Assegno divorzile e mancata ammissione delle prove orali - Cass. Civ., Sez. ... |
Mercoledì, 17 Aprile 2024
Giudizio di cassazione ed omessa pronunzia. Nel motivo occorre riferirsi alla nullità ... |
Venerdì, 22 Marzo 2024
Il consolidamento di un assetto impedisce l’emanazione dei provvedimenti indifferibili. Tribunale di ... |