L'inconsumazione del matrimonio che consente il divorzio può essere provata con ogni mezzo. - Tribunale di Modena, 27 febbraio 2004
- Prova -
La
mancata consumazione ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 comma
2 lett. f) l. 1 dicembre 1970, n. 898 può ritenersi provata, anche in assenza di un accertamento
effettivo della circostanza, dalla mancata costituzione in giudizio della convenuta e dalla prova
dell'accordo dei coniugi per la simulazione del matrimonio finalizzato all'acquisto della cittadinanza
italiana da parte della moglie.
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