Anche il giudice di appello può richiedere informazioni alla pubblica amministrazione. - Cass. sez. I, 13 maggio 2009, n. 11131
Mercoledì, 13 Maggio 2009
Giurisprudenza
| Separazione e divorzio: aspetti processuali
| Legittimità
| Merito
- Impugnazione -
La
richiesta d'informazioni, disciplinata dall'art. 213 c.p.c., non è un mezzo istruttorio precluso in
appello dall'art. 345 c.p.c. Il ricorso a tale tipo di strumento rientra nella piena discrezionalità
del Giudice, che può disporlo ogni qualvolta lo ritenga indispensabile ai fini della decisione.
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