Nel giudizio di appello di separazione che ha natura camerale non è necessaria la fissazione di una udienza per la precisazione delle conclusioni. - Cass. sez. I, 17 giugno 2009, n. 14081
Mercoledì, 17 Giugno 2009
Giurisprudenza
| Separazione e divorzio: aspetti processuali
| Legittimità
| Merito
- Impugnazione -
Qualora, in grado di appello, nel corso dell
'udienza di prima comparizione delle parti, in tema di separazione personale dei coniugi, sia
concesso un rinvio per la produzione del fascicolo di parte di primo grado e in questa nuova udienza
il collegio si riservi la decisione, senza ulteriore rinvio, non sussiste la nullità della sentenza,
atteso che non avendo in tale udienza le parti formulato nuove conclusioni sono rimaste ferme quelle
in precedenza assunte. Specie tenuto conto - altresì - che nei procedimenti di natura contenziosa che
si svolgono con il rito camerale (quale il giudizio di appello in materia di separazione dei coniugi)
caratterizzati da esigenze di celerità e semplicità di forme, non sono applicabili gli art. 189 e 190
c.p.c., disposizioni proprie del processo ordinario, così che non è necessaria la fissazione di un
'udienza per la precisazione delle conclusioni.
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