Nel processo di separazione c'è giurisdizione del giudice italiano se il ricorrente risiede in Italia. - Cass. sez. unite, 3 febbraio 2004, n. 1994
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Giurisdizione e legge applicabile -
Ai sensi dell'art.3 della legge 218 del 1995, nell'ipotesi
in cui nessuno dei coniugi sia cittadino italiano e il matrimonio sia celebrato all'estero, sussiste
la giurisdizione del giudice italiano a conoscere della domanda di separazione personale anche se il
convenuto abbia la propria residenza all'estero, qualora l'attore sia, anche di mero fatto, residente
in Italia.
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