È del tutto legittima la domanda riconvenzionale di assegno divorzile contenuta nella comparsa di risposta depositata all'udienza presidenziale. - Cass. sez. I, 12 settembre 2005, n. 18116
Lunedì, 12 Settembre 2005
Giurisprudenza
| Separazione e divorzio: aspetti processuali
| Legittimità
- Domanda riconvenzionale -
Non sussiste improcedibilità
della domanda riconvenzionale diretta a ottenere la condanna di controparte al pagamento di un assegno
di divorzio, per essere la stessa contenuta nella comparsa di risposta elaborata per la comparizione
dinanzi al presidente del tribunale nell'udienza di cui all'articolo 4 della legge n. 898 del 1970,
qualora la comparsa stessa sia stata depositata oltre venti giorni prima dell'udienza di comparizione
innanzi al giudice istruttore e, quindi, nei termini dell'articolo 167 del Cpc, per cui deve negarsi
ogni decadenza per tardività ex articolo 168 del Cpc. Inoltre se è indubbio che il limite massimo per
la proposizione della domanda riconvenzionale di assegno di divorzio è la prima udienza dinanzi al
giudice istruttore non può negarsi la tempestività della richiesta di assegno proposta con la comparsa
di risposta dinanzi al presidente, in tempo antecedente alla udienza di prima comparizione innanzi al
giudice istruttore, di cui all'articolo 180 del codice di procedura civile.
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