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Se la separazione è stata pronunciata senza addebito è precluso al giudice del divorzio prendere in considerazioni fatti precedenti alla sentenza di separazione. - Cass. sez. I, 1° febbraio 2005, n. 1989

- Comportamento anteriore alla separazione -
Il comportamento dei coniugi, anteriore alla separazione, resta superato e assorbito dalla valutazione effettuata al riguardo dal giudice della separazione. Ne deriva, pertanto, che ove questa sia stata pronunciata senza addebito (e con il riconoscimento del diritto a percepire un assegno di mantenimento in favore di uno dei coniugi) nell'accertamento delle ragioni della decisione, ai fini della determinazione dell'assegno di divorzio può tenersi conto solo del comportamento della parte beneficiaria dell'assegno successivo alla separazione, quando esso si sia rilevato tale da precludere la ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi.

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