La competenza territoriale nel giudizio di divorzio è quella ordinaria del foro del convenuto e non dell'ultima residenza comune. - Corte cost. 23 maggio 2008, n. 169
- Competenza -
L'art. 4, comma 1, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (nel testo
sostituito dall'art. 2, comma 3 bis, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 come convertito nella
legge 14 maggio 2005, n.80), è incostituzionale limitatamente alle parole "del luogo dell'ultima
residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza" per violazione del criterio di ragionevolezza di cui
all'articolo 3 della Costituzione.
autore:
Mercoledì, 17 Aprile 2024
Giudizio di cassazione ed omessa pronunzia. Nel motivo occorre riferirsi alla nullità ... |
Venerdì, 22 Marzo 2024
Il consolidamento di un assetto impedisce l’emanazione dei provvedimenti indifferibili. Tribunale di ... |
Sabato, 24 Febbraio 2024
Sentenza parziale di separazione previa cancellazione della precedente. Tribunale di Padova, 28 ... |
Venerdì, 23 Febbraio 2024
I limiti entro i quali è possibile acquisire prove destinate ad essere ... |