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Nel corso del giudizio di appello legittimamente possono essere richieste modifiche dei provvedimenti. - Corte d'appello di Roma, 7 agosto 2003, n. 3681

- Appello -
In materia di separazione o divorzio il divieto di proposizione di domande nuove in sede di gravame, previsto dall'articolo 345 del codice di procedura civile non può trovare rigida applicazione, dovendo essere correlato alla natura delle decisioni rese in sede di separazione e divorzio emesse rebus sic stantibus e prive del carattere della definitività irretrattabile, e contemperato con il riconosciuto diritto delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio nell'ipotesi di sopravvenienza di giustificati motivi, con conseguente possibilità, ove dette circostanze modificative sopravvengano in pendenza di giudizio, di dedurle legittimamente in sede di gravame.

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