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L'omessa notifica dell'atto di appello non rende l'appello inammissibile. - Cass. sez. I, 22 febbraio 2006, n. 3837

- Appello -
In tema di procedimento di appello avverso una sentenza di divorzio va escluso che, nell'ipotesi in cui la parte appellante non abbia notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza, l'appello debba per ciò solo essere dichiarato inammissibile, essendo il giudice tenuto a fissare, ex articolo 291 del Cpc, un nuovo termine per la notifica. Tale nuovo termine, peraltro, assume per espressa previsione legislativa carattere perentorio, sicchè del mancato adempimento da parte dell'appellante, dell'ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza non può discendere altra conseguenza che quella dell'inammissibilità della concessione di un nuovo termine.

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