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La mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza non rende improcedibile l'appello ma la Corte dovrà assegnare un nuovo termine per la notifica, che, se non rispetto, comporterà l'estinzione del giudizio. - Cass. sez. I, 29 marzo 2007, n. 7790

- Appello -
In tema di appello avverso la sentenza di separazione personale tra i coniugi (o di divorzio ), ove il ricorso, tempestivamente depositato presso la cancelleria del giudice d'appello, non sia stato notificato alla controparte unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, l'appello non deve, per ciò solo, essere dichiarato inammissibile o improcedibile, considerato che la proposizione del gravame si perfeziona con il deposito del ricorso in cancelleria nel termine perentorio di cui agli articoli 325 e 327 del Cpc, mentre la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza costituisce momento esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di impugnazione diretta a instaurare il contraddittorio. Nel caso, il giudice, in mancanza di costituzione dell'appellato, deve fissare, ex articolo 291 del Cpc, un nuovo termine per la notifica, che assume, per espressa previsione legislativa, carattere perentorio, sicché dal mancato adempimento, da parte dell'appellante, dell'ordine di rinnovazione della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza non può discendere altro effetto che quello dell'inammissibilità della concessione di un nuovo termine e il giudice è tenuto, a norme dell'articolo 307 del Cpc, a dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

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