La mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza non rende improcedibile l'appello ma la Corte dovrà assegnare un nuovo termine per la notifica, che, se non rispetto, comporterà l'estinzione del giudizio. - Cass. sez. I, 29 marzo 2007, n. 7790
Giovedì, 29 Marzo 2007
Giurisprudenza
| Separazione e divorzio: aspetti processuali
| Legittimità
| Merito
- Appello -
In tema di appello avverso la sentenza di separazione personale tra
i coniugi (o di divorzio ), ove il ricorso, tempestivamente depositato presso la cancelleria del
giudice d'appello, non sia stato notificato alla controparte unitamente al decreto di fissazione
dell'udienza, l'appello non deve, per ciò solo, essere dichiarato inammissibile o improcedibile,
considerato che la proposizione del gravame si perfeziona con il deposito del ricorso in cancelleria
nel termine perentorio di cui agli articoli 325 e 327 del Cpc, mentre la notifica del ricorso e del
decreto di fissazione dell'udienza costituisce momento esterno e successivo alla fattispecie
processuale introduttiva del giudizio di impugnazione diretta a instaurare il contraddittorio. Nel
caso, il giudice, in mancanza di costituzione dell'appellato, deve fissare, ex articolo 291 del Cpc,
un nuovo termine per la notifica, che assume, per espressa previsione legislativa, carattere
perentorio, sicché dal mancato adempimento, da parte dell'appellante, dell'ordine di rinnovazione
della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza non può discendere altro effetto
che quello dell'inammissibilità della concessione di un nuovo termine e il giudice è tenuto, a norme
dell'articolo 307 del Cpc, a dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del
giudizio, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
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