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L'appello nel giudizio di separazione deve essere trattato con il rito camerale. - Cass. sez. I, 7 marzo 2008, n. 6196

- Appello -
Ai sensi dell'art. 23 della legge 74/1987, l'appello avverso le sentenze di separazione deve essere trattato con il rito camerale, il quale si applica all'intero procedimento, dall'atto introduttivo alla decisione in camera di consiglio; detto atto introduttivo, con la forma del ricorso, deve essere depositato in cancelleria nel termine perentorio di cui agli articoli 325 e 327 del codice di procedura civile, con la conseguenza che l'appello proposto con citazion, anziché con ricorso, può ritenersi tempestivo, in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali, solo se il relativo atto risulti depositato nel rispetto di detto termine.

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