In regime di separazione dei beni il coniuge non contraente risponde solo delle obbligazioni assunte dall'altro in suo nome. - Cass. sez. III, 6 ottobre 2004, n. 19947
- Responsabilità -
Con riferimento alle obbligazioni assunte nell'interesse della
famiglia, il coniuge non contraente è anch'esso personalmente, oltre che nei casi in cui abbia
conferito all'altro coniuge, in forma espressa o tacita, una procura a rappresentarlo, solo quando sia
configurabile una situazione tale da far ritenere, alla stregua del principio dell'apparenza
giuridica, che l'obbligazione sia stata assunta in suo nome.
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