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Non è ammessa la simulazione della separazione consensuale. - Cass. sez. I, 20 novembre 2003, n. 17607

Giovedì, 20 Novembre 2003
Giurisprudenza | Separazione consensuale | Legittimità

- Simulazione -
L'esclusione della natura contrattuale dell'accordo di separazione ed il suo inquadramento nella categoria negoziale, se comporta la non operatività delle norme proprie del contratto che trovano ragione nella specifica natura di questo, non esclude che possano applicarsi, nei limiti della loro compatibilità, le norme del regime contrattuale che riguardano in generale la disciplina del negozio giuridico o che esprimono principi generali dell'ordinamento, come quelle in tema di vizi del consenso e di capacità delle parti (peraltro richiamate in varie norme codicistiche relative alla materia familiare, come in tema di celebrazione del matrimonio e di riconoscimento dei figli naturali). Nel momento, tuttavia, in cui i coniugi convengono, nello spirito e nella prospettiva della loro intesa simulatoria, di chiedere al Tribunale l'omologazione della loro (apparente) separazione esse in realtà concordano nel voler conseguire il riconoscimento di uno status dal quale la legge fa derivare effetti irretrattabili tra le parti e nei confronti dei terzi, salve le ipotesi della riconciliazione e dello scioglimento definitivo del vincolo. In questa situazione la volontà di conseguire detto status è effettiva, e non simulata. Pertanto alla separazione consensuale è inapplicabile la disciplina della simulazione.

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