Non è ammessa la simulazione della separazione consensuale. - Cass. sez. I, 20 novembre 2003, n. 17607
- Simulazione -
L'esclusione della natura
contrattuale dell'accordo di separazione ed il suo inquadramento nella categoria negoziale, se
comporta la non operatività delle norme proprie del contratto che trovano ragione nella specifica
natura di questo, non esclude che possano applicarsi, nei limiti della loro compatibilità, le norme
del regime contrattuale che riguardano in generale la disciplina del negozio giuridico o che esprimono
principi generali dell'ordinamento, come quelle in tema di vizi del consenso e di capacità delle parti
(peraltro richiamate in varie norme codicistiche relative alla materia familiare, come in tema di
celebrazione del matrimonio e di riconoscimento dei figli naturali). Nel momento, tuttavia, in cui i
coniugi convengono, nello spirito e nella prospettiva della loro intesa simulatoria, di chiedere al
Tribunale l'omologazione della loro (apparente) separazione esse in realtà concordano nel voler
conseguire il riconoscimento di uno status dal quale la legge fa derivare effetti irretrattabili tra
le parti e nei confronti dei terzi, salve le ipotesi della riconciliazione e dello scioglimento
definitivo del vincolo. In questa situazione la volontà di conseguire detto status è effettiva, e non
simulata. Pertanto alla separazione consensuale è inapplicabile la disciplina della simulazione.
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