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Dopo l'udienza presidenziale non è più revocabile il consenso espresso sulle clausole della separazione consensuale. - Tribunale di Messina, 4 ottobre 2005

Martedì, 4 Ottobre 2005
Giurisprudenza | Separazione consensuale | Merito

- Revoca del consenso -
Il consenso dei coniugi può essere legittimamente prestato, nel procedimento di separazione consensuale, soltanto dopo il fallimento del tentativo di conciliazione, ed il Presidente ne dà atto nel verbale secondo quanto prevede l'art. 711 c.p.c. comma 3; dopo il perfezionarsi di questo momento processuale il consenso prestato è irrevocabile.

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