Dopo l'udienza presidenziale non è più revocabile il consenso espresso sulle clausole della separazione consensuale. - Tribunale di Messina, 4 ottobre 2005
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Revoca del consenso -
Il consenso dei coniugi può essere legittimamente prestato, nel
procedimento di separazione consensuale, soltanto dopo il fallimento del tentativo di conciliazione,
ed il Presidente ne dà atto nel verbale secondo quanto prevede l'art. 711 c.p.c. comma 3; dopo il
perfezionarsi di questo momento processuale il consenso prestato è irrevocabile.
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