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Il pubblico ministero deve sempre intervenire in sede di dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere di divorzio. - Cass. sez. I, 6 giugno 2003, n. 9085

- Intervento del pubblico ministero -
Pur venuta meno, in via generale l'obbligatorietà della presenza del pubblico ministero, per effetto dell'abrogazione a opera dell'articolo 73, della legge n. 218 del 1995, dell'articolo 796, ultimo comma, del cpc, il coordinamento della legge di riforma con le disposizioni del codice di rito che regolano la presenza del pubblico ministero in specifiche tipologie di controversie, in ragione dei profili pubblicistici e dell'interesse generale sotteso a tali giudizi, rende pur sempre necessaria la partecipazione del pubblico ministero nelle cause di riconoscimento di sentenze straniere di divorzio, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, n. 2, del codice di procedura civile.

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