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È obbligatorio l'intervento del pubblico ministero – che può quindi anche esercitarvi il potere di impugnazione - nel procedimento per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere di divorzio. - Cass. sez. I, 16 dicembre 2003, n. 19277

- Intervento del pubblico ministero -
Pur essendo venuta meno, in via generale, l'obbligatorietà della presenza del p.m. nelle cause di riconoscimento di sentenze straniere per effetto dell'abrogazione dell'art. 796 comma ultimo c.p.c. ad opera dell'art. 73 l. 31 maggio 1995 n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, il coordinamento di quest'ultima legge con le disposizioni del codice di rito civile che regolano la presenza del p.m. in specifiche tipologie di controversie, in ragione dei profili pubblicistici e dell'interesse generale sotteso a tali giudizi, rende pur sempre necessaria la partecipazione del p.m. nelle cause di riconoscimento di sentenze straniere di divorzio, ai sensi dell'art. 70 comma 1 n. 2 c.p.c. La legge di riforma del diritto internazionale privato non ha abrogato, neanche tacitamente, l'art. 72. comma 4, c.p.c., che prevede il potere del p.m. di impugnare le sentenze che dichiarano l'efficacia o l'inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali.

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