La riconciliazione dei coniugi ha effetti nei confronti dei terzi solo se dichiarata all'ufficiale di stato civile. - Cass. sez. I, 5 dicembre 2003, n. 18619
- Effetti -
Il ripristino del regime di comunione legale, a seguito della riconciliazione
dei coniugi separati, in difetto di segnalazioni esterne dell'evento, non è opponibile ai terzi che
abbiano acquistato in buona fede, a titolo oneroso, dal coniuge che risulti unico titolare del bene
immobile alienato.
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