La dichiarazione di riconciliazione deve essere annotata nei registri di matrimonio. - Tribunale di Monza 23 marzo 2004
- Accertamento -
La
dichiarazione espressa di cui all'art. 157 cc per essere idonea a far cessare gli effetti della
pronuncia di separazione deve essere sorretta da elementi fattuali - quale, ad esempio, l'effettiva
ripresa della convivenza - atti a testimoniarne la valenza reale e non meramente astratta, ma anche da
requisiti formali atti a renderla inequivoca e verificabile in qualunque momento, attesa la sua
idoneità ad incidere sullo status personale dei coniugi, anche mediante la sua iscrizione e
conservazione tra gli atti dello stato civile assumendo infatti rilievo al riguardo, la disposizione
normativa contenuta nell'art. 63 lett. g) del DPR 3.11.2000, n. 396.
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