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La violazione del dovere di fedeltà può essere fonte di risarcimento di danni non patrimoniali. - Tribunale di Venezia, 14 maggio 2009

- Violazione del dovere di fedeltà -
Affinché la violazione del dovere di fedeltà fra coniugi rilevi sul terreno della responsabilità civile, dando luogo ad obblighi risarcitori, in particolare per quanto riguarda i danni non patrimoniali, occorrerà che il comportamento dello sposo "fedifrago" attinga certe soglie di intensità, tendenzialmente quelle del dolo o della colpa grave. In tal caso saranno risarcibili, quali capitoli negativi autonomi, sia il danno corrispondente ai disturbi psichici risentiti dalla vittima (nel caso specifico, la moglie), sia quello inerente alla lesione della sfera della dignità, da cui siano derivate compromissioni nella sfera relazionale della stessa.

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