La violazione del dovere di fedeltà può essere fonte di risarcimento di danni non patrimoniali. - Tribunale di Venezia, 14 maggio 2009
- Violazione del
dovere di fedeltà -
Affinché la violazione del dovere di fedeltà fra coniugi rilevi sul
terreno della responsabilità civile, dando luogo ad obblighi risarcitori, in particolare per quanto
riguarda i danni non patrimoniali, occorrerà che il comportamento dello sposo "fedifrago" attinga
certe soglie di intensità, tendenzialmente quelle del dolo o della colpa grave. In tal caso saranno
risarcibili, quali capitoli negativi autonomi, sia il danno corrispondente ai disturbi psichici
risentiti dalla vittima (nel caso specifico, la moglie), sia quello inerente alla lesione della sfera
della dignità, da cui siano derivate compromissioni nella sfera relazionale della stessa.
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