Costituisce fonte di responsabilità per nascita indesiderata l'omessa diagnosi di malformazioni del feto. - Tribunale di Roma, 9 marzo 2004
- Responsabilità
medica -
Il medico il quale ometta di rilevare gravi malformazioni del feto, impedendo alla
donna l'esercizio del diritto all'interruzione della gravidanza, causa alla gestante un danno
ingiusto, lesivo di un interesse costituzionalmente protetto, risarcibile anche al di fuori dei limiti
imposti dall'art. 2059 c.c.
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