Costituisce fonte di responsabilità per nascita indesiderata l'omessa diagnosi di malformazioni del feto. - Corte d'appello di Perugia, 15 dicembre 2004
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Responsabilità medica -
Il medico il quale ometta di rilevare gravi malformazioni del feto,
impedendo alla donna l'esercizio del diritto all'interruzione della gravidanza, causa alla gestante un
danno ingiusto, lesivo di un interesse costituzionalmente protetto, risarcibile anche al di fuori dei
limiti imposti dall'art. 2059 cod. civ.
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